Condizioni generali di contratto della “Brugg” Lifting AG
(BRUGG
LIFTING

1. Campo d’applicazione e basi

a) Campo d’applicazione

1.1 Le presenti condizioni generali di contratto („CG“) si applicano a tutti i rapporti giuridici (offerte, trattative contrattuali, contratti, ecc.) fra la “Brugg” Lifting AG (denominata anche BRUGG LIFTING) („BRUGG LIFTING“) e i suoi committenti („COMMITTENTI“) vertenti (i) sulla vendita e fornitura di prodotti ed opere („FORNITURE“) e (ii) sull’erogazione di servizi quali, per esempio, il montaggio o la sorveglianza del montaggio („PRESTAZIONI“) da parte della BRUGG LIFTING ai COMMITTENTI.

1.2 Le presenti CG costituiscono parte integrante dei rapporti giuridici in essere fra BRUGG LIFTING e il COMMITTENTE e, in particolare, dei contratti, salvo espliciti accordi di diverso tenore. Le disposizioni che divergono dalle presenti CG acquisiscono effetto giuridico solo se espressamente offerte da BRUGG LIFTING o da quest’ultima accettate espressamente e per iscritto.

1.3 Incaricando BRUGG LIFTING, il COMMITTENTE conferma, accetta e dichiara di essere d’accordo che le FORNITURE nonché le PRESTAZIONI siano disciplinate dalle presenti CG. BRUGG LIFTING si riserva di modificare in qualsiasi momento le presenti CG. Le modifiche entrano in vigore a partire dalla loro comunicazione al COMMITTENTE per tutti i rapporti giuridici successivamente instaurati fra BRUGG LIFTING e il COMMITTENTE.

1.4 Salvo esplicita autorizzazione scritta di BRUGG LIFTING, le condizioni generali di contratto e altri documenti contrattuali del COMMITTENTE sono esplicitamente esclusi. Ciò vale anche qualora delle condizioni generali di contratto o altri documenti del COMMITTENTE siano stati integrati in un ordine o in una conferma d’ordine del COMMITTENTE o siano stati altrimenti comunicati a BRUGG LIFTING.

b) Offerte e conclusione dei contratti

1.5 Tutte le offerte, i listini prezzi, le descrizioni dei prodotti, i prospetti, i progetti e simili di BRUGG LIFTING non hanno valore vincolante (in particolare anche per quanto concerne le qualità contrattuali delle FORNITURE) e possono essere modificati o revocati in qualsiasi momento, salvo espresse determinazioni di divergente tenore nel documento in questione.

1.6 Nella misura in cui le offerte di BRUGG LIFTING non sono vincolanti, un contratto viene in essere solo nel momento in cui il COMMITTENTE riceve la conferma scritta che BRUGG LIFTING accetta l’ordine (mediante conferma scritta dell’ordine o sottoscrizione di un contratto scritto), risp. al momento in cui BRUGG LIFTING esegue l’ordine.

1.7 Le FORNITURE e le PRESTAZIONI sono indicate esaustivamente nella conferma d’ordine scritta. Qualora non fosse rilasciata una conferma d’ordine scritta, la descrizione si evince dal contratto scritto sottoscritto da BRUGG LIFTING o, sussidiariamente, dall’offerta di BRUGG LIFTING.

1.8 Qualora, successivamente alla conclusione del contratto, dovesse emergere che le FORNITURE o le PRESTAZIONI ordinate non possono essere fornite, parzialmente o integralmente, per forza maggiore o per motivi non imputabili a BRUGG LIFTING (per es. a seguito di una mancata fornitura o della fornitura ritardata da parte di un offerente di prodotti di terzi), BRUGG LIFTING è autorizzata a recedere integralmente o parzialmente dal contratto. Il COMMITTENTE ne è posto a conoscenza per e-mail ed eventuali pagamenti già effettuati per le FORNITURE corrispondenti gli saranno restituiti integralmente (nel caso di un recesso integrale) o nella misura corrispondente alle FORNITURE non eseguibili (nel caso di un recesso parziale). In tali eventualità, il COMMITTENTE non può far valere nessuna ulteriore pretesa.

c) Ordini nello shop online

1.9 In deroga alla lett. b, agli ordini effettuati nello shop online di BRUGG LIFTING www.bruggshop.com („SHOP ONLINE“) si applicano le disposizioni seguenti.

1.10 Il COMMITTENTE può selezionare le FORNITURE dalla gamma di prodotti presente nello SHOP ONLINE e, cliccando sul tasto „Nel carrello“, inserirle in un cosiddetto carrello.

1.11 Cliccando sul tasto „Ordina adesso“, il COMMITTENTE effettua un’offerta vincolante per l’acquisto delle FORNITURE che si trovano nel carrello e dichiara di acconsentire all’applicazione delle CG e della dichiarazione di protezione dei dati di BRUGG LIFTING.

1.12 L’ordine impartito dal COMMITTENTE è documentato automaticamente da BRUGG LIFTING mediante una conferma d’ordine inviata per e-mail. L’e-mail conferma esclusivamente la ricezione dell’ordine e non rappresenta un’accettazione dell’ordine da parte di BRUGG LIFTING.

1.13 Un contratto sulla FORNITURA ordinata viene in essere solo quando BRUGG LIFTING fa pervenire per e-mail al COMMITTENTE una conferma d’ordine, tuttavia, al più tardi, mediante la spedizione delle FORNITURE ordinate.

1.14 Qualora la FORNITURA ordinata nello SHOP ONLINE non fosse disponibile, BRUGG LIFTING si riserva di non accettare l’offerta del COMMITTENTE. BRUGG LIFTING informerà conseguentemente il COMMITTENTE e gli rimborserà eventuali pagamenti già effettuati.

1.15 Tutte le informazioni (descrizioni del prodotto, illustrazioni, campioni di colore, massa, carichi massimi, pesi, specifiche tecniche, accessori e altre indicazioni) presenti nello SHOP ONLINE di BRUGG LIFTING sono soggette a riserva di errore e non costituiscono una garanzia delle caratteristiche.

1.16 La cifra 1.7 si applica per analogia anche alle ordinazioni che il COMMITTENTE effettua nello SHOP ONLINE.

d) Forma

1.17 Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti richiedono per la loro validità la forma scritta. Le dichiarazioni in forma di testo, trasmesse o documentate per e-mail o tramite i moduli dello SHOP ONLINE, sono considerate dichiarazioni scritte di una parte.

2. Prezzi e condizioni di pagamento

2.1 I prezzi e le condizioni di pagamento sono disciplinati nella conferma d’ordine scritta, rispettivamente nella conferma d’ordine spedita per e-mail a seguito di un ordine nello SHOP ONLINE (risp. nel contratto scritto sottoscritto da BRUGG LIFTING o nell’offerta di BRUGG LIFTING, qualora non sia stata emessa nessuna conferma d’ordine). I prezzi si intendono al netto in franchi svizzeri, oltre all’imposta di consumo, all’imposta sul valore aggiunto, alla „goods and services tax“ o alle imposte legali equiparabili vigenti nel paese di destinazione, salvo che queste imposte di consumo vengano trasferite nel paese di destinazione al COMMITTENTE mediante il „reverse charge“. I prezzi si intendono inoltre „ex works“ (EXW) dalla sede della BRUGG LIFTING (INCOTERMS 2010).

2.2 La fatturazione avviene, a discrezione di BRUGG LIFTING, anticipatamente o dopo la FORNITURA – nello SHOP ONLINE il COMMITTENTE può avere la possibilità di stabilire personalmente il tipo di pagamento. Sugli importi della fattura non possono essere applicate deduzioni, a meno che non siano stati convenuti esplicitamente, per iscritto, accordi diversi. Non è consentita la compensazione con crediti in contropartita. Le deduzioni di sconti non giustificate verranno fatturate.

2.3 Il termine di pagamento deve essere rispettato anche se l’adempimento del contratto subisce dei ritardi o se sono ancora mancanti delle parti non sostanziali delle FORNITURE e/o delle PRESTAZIONI.

2.4 Luogo di adempimento per i pagamenti è la sede di BRUGG LIFTING.

2.5 La data di esigibilità è al tempo stesso termine comminatorio. Qualora le fatture non vengano saldate entro il termine di pagamento, il COMMITTENTE cade in mora senza diffida ed è tenuto al pagamento di interessi di mora dell’8 % annuo.

2.6 BRUGG LIFTING si riserva esplicitamente di far valere ulteriori danni di mora nonché di recedere dal contratto ed esigere la restituzione della FORNITURA ai sensi dell’art. 214 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni svizzero nonché di far valere ulteriori diritti al risarcimento dei danni. BRUGG LIFTING è autorizzata, in caso di mora nel pagamento del COMMITTENTE, a far eseguire l’incasso a un terzo a spese del COMMITTENTE.

3. Termini e date di consegna

3.1 Il termine per la consegna di FORNITURE, risp. per l’erogazione di PRESTAZIONI („TERMINE DI CONSEGNA“) inizia a decorrere non appena il contratto è venuto in essere e, dal punto di vista di BRUGG LIFTING, sono presenti, risp. adempiuti, tutti i requisiti sostanziali per la consegna delle FORNITURE, risp. per l’erogazione delle PRESTAZIONI (per es. ricezione dei pagamenti anticipati, avvenuto adempimento delle formalità amministrative, regolazione dei dettagli tecnici). I termini di consegna sono considerati rispettati se, prima della loro decorrenza, le FORNITURE sono state messe a disposizione del COMMITTENTE alla sede di BRUGG LIFTING, risp. le PRESTAZIONI sono state erogate.

3.2 Il TERMINE DI CONSEGNA non inizia a decorrere, risp. sarà adeguatamente prorogato, se subentrano degli impedimenti che BRUGG LIFTING non può evitare nonostante l’uso della diligenza dovuta, oppure se interviene qualsiasi altra circostanza non imputabile a BRUGG LIFTING. È fatta salva la cifra 1.8.

3.3 Se il TERMINE DI CONSEGNA non è rispettato, il COMMITTENTE può far valere un’indennità di mora forfettaria nella misura in cui è dimostrato che il ritardo è imputabile a BRUGG LIFTING e ha comportato l’insorgere di un danno al COMMITTENTE. L’indennità di mora forfettaria ammonta, per ogni settimana di ritardo integralmente decorsa, allo 0.2 % del prezzo di contratto della parte delle FORNITURE o delle PRESTAZIONI in ritardo ed è complessivamente limitata al 5 % del prezzo di contratto di questa parte. Le prime due settimane di ritardo non conferiscono nessun diritto a un’indennità di mora forfettaria e sono esclusi tutti i diritti e tutte le pretese del COMMITTENTE scaturenti da ritardi che non superano la durata delle prime due settimane. Al raggiungimento dell’indennità di mora forfettaria massima (5 % del prezzo di contratto della parte in ritardo), il COMMITTENTE deve fissare per iscritto a BRUGG LIFTING un termine suppletivo adeguato. Se questo termine suppletivo non è rispettato per motivi non imputabili a BRUGG LIFTING, si applicano le conseguenze della mora previste dalla legge.

3.4 Se invece di un TERMINE DI CONSEGNA è stata concordata una data determinata, essa è equivalente all’ultimo giorno del TERMINE DI CONSEGNA. Le cifre 3.1-3.3 (e 3.5) si applicano per analogia.

3.5 Il ritardo delle FORNITURE o PRESTAZIONI non conferisce al COMMITTENTE nessun diritto e nessuna pretesa che esula da quanto esplicitamente menzionato nella presente cifra 3. Questa limitazione della responsabilità non si applica in caso di negligenza grave o intento illecito di BRUGG LIFTING, oppure nella misura in cui è contraria a norme imperative.

4. Trasferimento dei rischi
Il trasferimento dei rischi avviene con la fornitura „ex works“ (EXW) dalla sede della BRUGG LIFTING (INCOTERMS 2010).

5.Collaudo

5.1 Alla ricezione, il COMMITTENTE deve verificare immediatamente le FORNITURE e notificare per iscritto e segnalare a BRUGG LIFTING eventuali difetti al più tardi entro 7 giorni dalla ricezione delle FORNITURE. Se il COMMITTENTE omette di verificare le FORNITURE e segnalare i difetti ai sensi della presente cifra 5.1, le FORNITURE sono considerate approvate.

5.2 Se non si evidenzia nessun difetto delle FORNITURE o si evidenziano solo difetti che non sono sostanziali, il collaudo delle FORNITURE è considerato avvenuto alla conclusione della verifica.

5.3 I diritti del COMMITTENTE in caso di difetti si basano sulla cifra 6.

6. Garanzia

6.1 BRUGG LIFTING garantisce al COMMITTENTE che le FORNITURE al momento dell’invio non presentano difetti sostanziali di lavorazione o del materiale che pregiudicano l’uso regolare delle stesse. Si esclude espressamente qualsiasi ulteriore garanzia per difetti, nonché qualsivoglia garanzia in caso di evizione, salvo accordi espliciti nella conferma d’ordine scritta e/o nel contratto.

6.2 Per quanto concerne i prodotti di terzi, la garanzia e la responsabilità da parte di BRUGG LIFTING nei confronti del COMMITTENTE sono limitate esclusivamente alla tutela da parte di BRUGG LIFTING, a spese del COMMITTENTE, dei diritti di garanzia sulla base delle disposizioni legali o contrattuali del terzo (per es. CG, disposizioni in materia di garanzia). Qualora il terzo non dovesse ottemperare volontariamente al suo obbligo di garanzia e alle proprie responsabilità, BRUGG LIFTING cede i diritti di garanzia e i rimedi derivanti dalla responsabilità al COMMITTENTE, affinché egli possa farli valere. Per il resto, entro i limiti consentiti dalla legge, è esclusa ogni garanzia e responsabilità, sia di BRUGG LIFTING, sia dei sui ausiliari, nei confronti del COMMITTENTE.

6.3 BRUGG LIFTING non risponde, in particolare, per difetti imputabili al COMMITTENTE medesimo o che, in particolare, intervengono a seguito di normale consumo (per es. nel caso delle parti soggette a usura), di trasporto e/o magazzinaggio inadeguato, di montaggio non a regola d’arte, di impiego di materiale del COMMITTENTE, di modifiche o riparazioni da parte del COMMITTENTE o di terzi senza il consenso di BRUGG LIFTING, di montaggio o manutenzione da parte del COMMITTENTE o di terzi senza il consenso di BRUGG LIFTING, di sovraccarico, di catastrofi naturali, di danni ambientali o conseguenti ad altre cause non imputabili a BRUGG LIFTING.

6.4 La garanzia di BRUGG LIFTING presuppone che il COMMITTENTE notifichi per iscritto i difetti a BRUGG LIFTING entro 7 giorni dalla ricezione delle FORNITURE (cfr. anche cifra 5.1). I difetti occulti scoperti successivamente devono essere notificati per iscritto a BRUGG LIFTING entro 7 giorni dalla scoperta.

6.5 Le pretese di garanzia, salvo diverso regolamento esplicito, si prescrivono dopo 12 mesi dalla consegna della FORNITURA in questione. A una FORNITURA sostituita o riparata da BRUGG LIFTING si applica il termine di 12 mesi dalla consegna della FORNITURA originaria.

6.6 Dopo che i difetti sono stati fatti valere, BRUGG LIFTING può, a sua scelta, ispezionare sul posto la FORNITURA in questione o richiedere che la FORNITURA le venga rispedita. BRUGG LIFTING verificherà la pretesa di garanzia e comunicherà al COMMITTENTE se la pretesa fatta valere ricade o meno nella garanzia. Il COMMITTENTE deve conservare la FORNITURA fino al chiarimento definitivo della contestazione.

6.7 L’eventuale collaborazione di BRUGG LIFTING nell’accertamento dei difetti o nell’eliminazione degli stessi avviene senza alcun pregiudizio per la sussistenza ed entità della garanzia.

6.8 Qualora sussista un caso di garanzia, BRUGG LIFTING, a propria discrezione, eliminerà gratuitamente eventuali difetti della FORNITURA o provvederà alla sostituzione integrale o parziale. Si esclude un diritto al recesso dal contratto (azione redibitoria), alla diminuzione del prezzo d’acquisto (azione estimatoria), all’esecuzione sostitutiva e/o al risarcimento dei danni.

6.9 Qualora non sussista alcun caso di garanzia, il COMMITTENTE deve assumersi tutti i costi insorti a carico di BRUGG LIFTING a seguito dell’esercizio del diritto non rientrante nella garanzia. Tali costi sono comprensivi, in particolare, delle spese di trasporto, di montaggio e dei costi del lavoro.

6.10 Al COMMITTENTE, in caso di difetti nonché di assenza di caratteristiche garantite, non spettano ulteriori diritti e pretese oltre a quelli esplicitamente menzionati nella presente cifra 6. Questa limitazione della garanzia e della responsabilità non si applica in caso di negligenza grave, intento illecito o reticenza dolosa di difetti da parte di BRUGG LIFTING, oppure nella misura in cui ciò è in violazione del diritto imperativo.

7. Prestazioni

7.1 Oggetto ed entità delle PRESTAZIONI sono riportati in modo esaustivo nel relativo contratto. Alle PRESTAZIONI, come per es. le PRESTAZIONI erogate da BRUGG LIFTING nell’ambito del montaggio o della sorveglianza del montaggio delle FORNITURE, possono trovare applicazione ulteriori condizioni.

7.2 Il COMMITTENTE deve controllare le PRESTAZIONI senza indugio dopo l’erogazione e segnalare eventuali contestazioni per iscritto a BRUGG LIFTING immediatamente, ma al più tardi entro 7 giorni dopo l’erogazione delle PRESTAZIONI (fa fede la data del timbro postale). Qualora il COMMITTENTE ometta la segnalazione, le PRESTAZIONI saranno ritenute accettate.

7.3 Salvo espressi accordi di diverso tenore, BRUGG LIFTING risponde nei confronti del COMMITTENTE solo per l’esecuzione accurata delle PRESTAZIONI; non si assume, quindi, per le stesse alcuna responsabilità in termini di risultato. Ciò vale in particolare anche per i servizi di consulenza in relazione alle FORNITURE. BRUGG LIFTING eroga i servizi di consulenza secondo scienza e coscienza, ma non garantisce che le FORNITURE siano adeguate per l’uso previsto dal COMMITTENTE. Le PRESTAZIONI di BRUGG LIFTING si basano sui documenti messi a disposizione del COMMITTENTE o di terzi. Attualità, completezza e correttezza dei documenti rientrano nella sfera di responsabilità del COMMITTENTE. BRUGG LIFTING non si assume alcuna responsabilità per documenti o indicazioni errati. Per il resto, si rinvia per la responsabilità alla cifra 10.

7.4 Qualora venga espressamente concordata una responsabilità di BRUGG LIFTING in termini di risultato, si applica per analogia la cifra 6.

8. Resi

8.1 In relazione alle FORNITURE ordinate e non danneggiate, BRUGG LIFTING accorda su base volontaria al COMMITTENTE un diritto di restituzione. Il diritto di restituzione è tuttavia soggetto alla riserva che la FORNITURA resa non sia danneggiata, non presenti tracce d’uso e sia integralmente ritornata (incluse tutte le singole componenti e tutti gli accessori nonché il materiale da imballaggio) dal COMMITTENTE a BRUGG LIFTING entro14 giorni dalla ricezione (fa stato il momento della ricezione della FORNITURA restituita presso BRUGG LIFTING).

8.2. Sono esplicitamente eccettuate dal diritto di restituzione ai sensi della cifra 8.1 tutte le FORNITURE confezionate per il COMMITTENTE (come per es. i cavi metallici, i sistemi di sollevamento in tessuto o le catene d’ancoraggio allestiti secondo le indicazioni del COMMITTENTE nel menu a tendina nello SHOP ONLINE) nonché tutte le FORNITURE prodotte o adattate secondo i desideri del COMMITTENTE. BRUGG LIFTING può riprendere tali FORNITURE in casi eccezionali a titolo di cortesia e a propria discrezione – non sussiste tuttavia al riguardo un diritto del COMMITTENTE.

8.3 La rispedizione delle FORNITURE avviene a rischio e a spese del COMMITTENTE. Dopo aver ricevuto e verificato la FORNITURA, BRUGG LIFTING rimborserà al COMMITTENTE il prezzo pagato per la FORNITURA restituita, escluse le spese di spedizione e imballaggio.

9. Riserva di proprietà
Le FORNITURE rimangono di proprietà di BRUGG LIFTING finché il COMMITTENTE non ha adempiuto al suo obbligo di pagamento e BRUGG LIFTING ha ricevuto integralmente tutti i pagamenti ai sensi del contratto. Il COMMITTENTE è tenuto a collaborare senza indugio alle misure volte alla protezione della proprietà di BRUGG LIFTING. Il COMMITTENTE autorizza inoltre BRUGG LIFTING a iscrivere la sua proprietà nel relativo registro dei patti di riserva della proprietà, qualora BRUGG LIFTING desideri effettuare una simile iscrizione.

10. Responsabilità e limitazione della responsabilità

10.1 La responsabilità di BRUGG LIFTING scaturente da o in relazione a un contratto o all’irregolarità del suo adempimento è complessivamente limitata al 50 % del prezzo contrattuale concordato. Sono in particolare incluse eventuali pretese scaturenti da ritardo ai sensi della cifra 3.3.

10.2 Tutte le pretese del COMMITTENTE, volte al risarcimento di danni indiretti o consecutivi, mancato guadagno e risparmi non conseguiti, sono espressamente escluse a prescindere dal motivo giuridico per cui tali danni sono fatti valere. Lo stesso vale per i danni riconducibili alle cause ai sensi della cifra 6.3 (colpa propria, normale consumo, trasporto inadeguato, ecc.) nonché per gli atti e le omissioni di ausiliari.

10.3 La responsabilità di BRUGG LIFTING per i prodotti di terzi è esclusa, risp. limitata, ai sensi della cifra 6.2.

10.4 I diritti e le pretese del COMMITTENTE scaturenti da o in relazione al contratto o all’irregolarità del suo adempimento sono esplicitamente ed esaustivamente menzionati nelle presenti CG, a prescindere dal motivo giuridico per cui sono fatti valere. È escluso ogni diritto d’altro genere o di più ampia portata. Speichern & Beenden

10.5 Queste limitazioni della responsabilità non si applicano in caso di negligenza grave o intento illecito di BRUGG LIFTING, oppure nella misura in cui ciò è in violazione del diritto imperativo.

11. Ulteriori disposizioni

a) Ricorso a terzi

11.1 BRUGG LIFTING è autorizzata a ricorrere a terzi per l’adempimento del contratto. BRUGG LIFTING garantisce per le prestazioni dei terzi di cui si avvale così come per le proprie.

b) Diritti di proprietà intellettuale

11.2 BRUGG LIFTING o i suoi eventuali concessori di licenza restano titolari di tutti i diritti su tutte le FORNITURE e PRESTAZIONI, descrizioni, prospetti, progetti, documenti e supporti dati, inclusi i diritti dei brevetti, i diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale. Il COMMITTENTE riconosce tali diritti di BRUGG LIFTING, risp. dei suoi concessori di licenza.

11.3 BRUGG LIFTING conferma che le descrizioni delle FORNITURE e delle PRESTAZIONI, i prospetti, i progetti, i documenti e i supporti dati consegnati al COMMITTENTE non violano, secondo scienza e coscienza di BRUGG LIFTING, alcun diritto di terzi. BRUGG LIFTING non dà, tuttavia, alcuna garanzia legale o contrattuale che le descrizioni consegnate al COMMITTENTE delle FORNITURE e delle PRESTAZIONI, i prospetti, i progetti, i documenti e i supporti dati non violino alcun diritto di terzi.

c) Protezione dei dati

11.4 BRUGG LIFTING, nell’ambito del rapporto contrattuale o nella fase di avviamento al contratto, elabora determinati dati personali dei suoi COMMITTENTI. L’elaborazione da parte di BRUGG LIFTING avviene in conformità alle disposizioni in materia del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione europea (RGPD) e nell’ossequio delle rispettive legislazioni nazionali in materia di protezione dei dati. Tutte le informazioni rilevanti in relazione all’elaborazione dei dati sono contenute nel documento “Data protection guidelines concerning the general terms and conditions of BRUGG Lifting AG”, consultabile sul sito web della BRUGG LIFTING, all’indirizzo www.bruggdevelop.com/?lang=en e che può essere anche fornito ai COMMITTENTI su loro richiesta.

d) Nullità parziale

11.5 Qualora singole disposizioni delle presenti CG dovessero essere nulle o inattuabili, ciò non pregiudica l’efficacia delle restanti disposizioni e delle presenti CG nel loro complesso. La disposizione nulla o inattuabile deve essere sostituita da una disposizione valida il cui scopo economico si avvicina il più possibile a quello della disposizione nulla o inattuabile.

12. Foro competente e diritto applicabile

12.1 Foro competente esclusivo è Birr (Aargau), Svizzera. BRUGG LIFTING è tuttavia anche autorizzata a citare in giudizio il COMMITTENTE al suo domicilio/sede. Per i COMMITTENTI con domicilio/sede all’estero, Birr (Aargau), Svizzera, è anche foro esecutivo.

12.2 Il rapporto giuridico è assoggettato al diritto materiale svizzero, ad esclusione delle norme sui conflitti fra le leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di Compravendita internazionale di merci (CISG).

Birr, luglio/2019

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