Condizioni Generali d’Acquisto
della “BRUGG” Lifting AG (BRUGG LIFTING), Birr

1. Campo di validità

Le presenti Condizioni Generali d’Acquisto (“CGA”) trovano applicazione in tutti i rapporti giuridici (offerte, trattative contrattuali, contratti) tra la “Brugg” Lifting AG, denominata anche BRUGG LIFTING, („BRUGG LIFTING“) nell’accezione di Acquirente ed il suo fornitore nell’accezione di venditore („Fornitore“) in merito all’acquisto ed alla consegna di prodotti („Prodotti di fornitura“).

Le presenti CGA costituiscono parte integrante dei rapporti giuridici esistenti tra BRUGG LIFTING ed il Fornitore, ed in particolare dei contratti d’acquisto e di fornitura. Clausole deroganti dalle presenti CGA avranno carattere giuridicamente vincolante soltanto se espressamente contemplate nell’offerta di BRUGG LIFTING oppure espressamente accettate e fissate per iscritto da BRUGG LIFTING.

Resta inteso che accettando un ordine di BRUGG LIFTING, il Fornitore accetta e sottoscrive che la vendita e la consegna di Prodotti di fornitura saranno disciplinate dalle presenti CGA. Deroghe a quanto qui sopra contemplato necessitano della forma scritta. BRUGG LIFTING si riserva di apportare in qualsiasi momento delle modifiche alle presenti CGA. Le modifiche troveranno validità a partire dalla loro comunicazione al Fornitore e la manterranno per tutti i successivi rapporti giuridici motivati tra BRUGG LIFTING ed il Fornitore.

Se il Fornitore conferisce a terzi (p.e. subfornitori, suappaltatorei, ecc.) l’incarico di produrre, imballare e/o fornire in toto o parzialmente i Prodotti di fornitura, egli si impegna ad imporre anche a terzi le presenti CGA, in particolare gli obblighi in esse specificati.

Salvo accettazione esplicita e scritta da parte di BRUGG LIFTING, le Condizioni generali d’acquisto ed altri documenti contrattuali del Fornitore sono esplicitamente inapplicabili ed esclusi. Quanto sopra vale anche nel caso le Condizioni generali d’acquisto o altri documenti del Fornitore siano integrati in un’offerta o conferma d’ordine del Fornitore oppure siano stati comunicati altrimenti alla BRUGG LIFTING.

2. Stipula del contratto / Forma

Il Fornitore è tenuto a confermare gli ordini per i Prodotti di fornitura entro tre giorni lavorativi, pertanto che una tale conferma corrisponda alla procedura usuale e/o agli accordi esistenti.

Un contratto tra BRUGG LIFTING ed il Fornitore è posto in essere con l’accettazione da parte di BRUGG LIFTING. Tale accettazione è conferita tramite ordine scritto, conferma scritta e/o sottoscrizione di un contratto scritto.

Dichiarazioni in forma di testo, trasmesse o registrate grazie a modalità elettroniche (email, SMS e simili), sono considerate quali dichiarazioni scritte di una parte contrattuale. Al mittente spetta l’obbligo di dimostrare che tali dichiarazioni sono state ricevute e visualizzate dal destinatario. Tali dichiarazioni sono considerate ricevute quando il destinatario le visualizza.

3. Revoca d’ordine

Dopo l’accettazione scritta da parte di BRUGG LIFTING quest’ultima ha la facoltà, al più tardi fino alla ricezione dell’intera consegna dei Prodotti di fornitura sul Luogo di consegna (v. cifra 7), di revocare gli ordini dietro rimborso al Fornitore di tutti i costi a lui insorti e connessi a tale ordine. Il diritto al rimborso dei costi insorge soltanto se il Fornitore non può vendere ad altri o utilizzare altrimenti i Prodotti di fornitura. BRUGG LIFTING corrisponderà soltanto il rimborso di quei costi che il Fornitore provvederà a comprovare con pezze giustificative.

4. Obblighi generali del Fornitore

Il Fornitore è tenuto a produrre, imballare e/o consegnare i Prodotti di fornitura in conformità agli obblighi ed alle specificazioni comunicati dalla BRUGG LIFTING. Resta inteso che Fornitore potrà eseguire modifiche tecniche sui prodotti / alle specificazioni soltanto previa autorizzazione scritta da parte di BRUGG LIFTING.

Il Fornitore è tenuto a fornire Prodotti di fornitura di qualità ineccepibile ed idonei allo scopo di utilizzo convenuto.

Il Fornitore s’impegna a rispettare e garantisce di osservare le norme svizzere e dell’Unione Europea rispettivamente valide nel corso dell’adempimento contrattuale.

5. Consegna / Imballaggio

Ogni consegna dei Prodotti di fornitura sarà accompagnata da una bolla di consegna sui cui saranno riportati in particolare il numero dell’ordine, la quantità, la denominazione dell’articolo, la data di consegna, il committente e il mittente.

BRUGG LIFTING si riserva la facoltà di restituire al Fornitore allo stesso costo il materiale d’imballaggio da quest’ultimo fatturato. I costi di trasporto ed il rischio del trasporto di restituzione saranno a carico del Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a riprendere in consegna, senza onere di costo, quel materiale d’imballaggio che non essendo ecocompatibile non può essere facilmente smaltito.

6. Termine di consegna/Consegne parzialis

I termini di consegna sono vincolanti. Per quanto attiene la tempestività della consegna è determinante la consegna dei Prodotti di fornitura sul Luogo di consegna (v. cifra 7).

BRUGG LIFTING si riserva di tenere a magazzino, a spese del Fornitore, quelle consegne che pervengono con un anticipo di oltre sette giorni sulla data di consegna convenuta oppure di rimandare indietro la spedizione, sempre a costo del Fornitore.

Nel caso il Fornitore non provveda a consegnare entro la data stabilita contrattualmente, BRUGG LIFTING sarà autorizzata, dopo aver stabilito una proroga, indipendentemente da un’eventuale colpa del Fornitore, a recedere in toto oppure solo parzialmente dal rispettivo contratto e a richiedere un risarcimento dei danni oppure a esigere il rispetto del contratto in oggetto e richiedere il risarcimento dei danni invece della prestazione di fornitura, salvo restando il diritto di BRUGG LIFTING di insistere nel rispetto dell’esecuzione e di far valere i danni di mora.

In caso di consegna ritardata il Fornitore accorderà a BRUGG LIFTING in ogni caso per ogni settimana di ritardo l’1% di sconto sul prezzo contrattuale stipulato, IVA esclusa, al massimo tuttavia il 10% di sconto sul prezzo contrattuale stipulato per ogni consegna ritardata.

Se nel singolo caso si tratta di un contratto a termine fisso, qualora la consegna non avvenga puntualmente, anche senza stabilire una proroga della data di consegna ed indipendentemente da un’eventuale colpa del Fornitore, BRUGG LIFTING potrà recedere in toto oppure solo parzialmente dal rispettivo contratto e richiedere un risarcimento dei danni oppure esigere il rispetto del contratto in oggetto e richiedere il risarcimento dei danni invece della prestazione di fornitura. BRUGG LIFTING ha tuttavia la facoltà, indipendentemente da eventuale colpa del Fornitore, di pretendere l’esecuzione del rispettivo contratto e di far valere i danni di mora, a condizione che lo comunichi per iscritto al Fornitore entro tre giorni dalla data di scadenza del contratto a termine.

BRUGG LIFTING si riserva di posporre unilateralmente singole date stabilite per la consegna. Il differimento del termine di consegna dovrà essere comunicato al più tardi entro 14 giorni prima della data stabilita di consegna. Il Fornitore s’impegna in questo caso a trattenere la consegna fino a sei mesi, senza che insorgano costi per la BRUGG LIFTING. Salvo restano valide le clausole per la fatturazione ai sensi della cifra 10.

Con riserva di espressa approvazione da parte di BRUGG LIFTING, il Fornitore non è autorizzato a eseguire consegne parziali. Se tale autorizzazione non è stata concessa, BRUGG LIFTING non è tenuta ad accettare la consegna.

Tutti i costi addizionali che insorgeranno in seguito a consegne parziali, in particolare i costi di trasporto, saranno a carico del Fornitore. Una consegna parziale, convenuta in eventuale singolo caso, dovrà essere contrassegnata come tale dal Fornitore sulla bolla di consegna.

Nel caso il Fornitore in seguito a forza maggiore – p.e. catastrofi naturali, epidemie, scioperi ed altre interruzioni della produzione a lui non imputabili e di una durata maggiore a tre settimane – non sia in grado provvisoriamente di garantire la prestazione, ognuna delle parti contrattuali avrà diritto di recedere in toto o soltanto parzialmente dal rispettivo contratto con esclusione di rivendicazione di risarcimento dei danni, tuttavia per quanto attiene il Fornitore soltanto se egli ha comunicato per iscritto a BRUGG LIFTING il motivo dell’impedimento e la durata prevista dello stesso entro una settimana dall’insorgere del caso di forza maggiore.

7. Luogo di consegna, utilità e rischio

I Prodotti di fornitura saranno consegnati esclusivamente sul Luogo di consegna („Luogo di consegna“) ed alle condizioni di consegna come indicato nell’ordine.

Il Fornitore avente sede all’estero, che fornisce al Luogo di consegna in Svizzera dichiara espressamente il proprio consenso alla possibilità di essere tenuto a rispondere dei propri obblighi in questa sede speciale.

Utilità e rischio passano alla BRUGG LIFTING al momento della consegna dei Prodotti di fornitura sul Luogo di consegna.

8. Documentazione d’origine

Nel trasporto transfrontaliero il Fornitore sarà tenuto ad allegare ai Prodotti di fornitura le rispettive e valide dichiarazioni di origine preferenziale (certificato di circolazione merci, dichiarazione di origine sulla fattura e a.), necessarie nel luogo di destinazione per lo sdoganamento preferenziale delle merci d’importazione. Il Fornitore sarà inoltre tenuto a presentare dichiarazioni del fornitore riferite al certificato d’origine per i Prodotti di fornitura consegnati in Svizzera. I costi risultanti da tali certificazioni saranno a carico del Fornitore.

Il Fornitore è responsabile affinché le indicazioni fornite su tutti i certificati d’origine siano corretti e completi. Indipendentemente da un’eventuale colpa, egli sarà tenuto a risarcire BRUGG LIFTING e/o i clienti di BRUGG LIFTING per tutti i danni (compreso, ma non limitatamente ad essi, tutti i dazi, le imposte, i diritti ed altri oneri aggiuntivi), che potranno insorgere qualora non venga concesso, da parte delle autorità competenti nel paese di destinazione, il riconoscimento di merce di origine preferenziale in seguito alla mancanza di certificati o a certificati erronei.

9. Prezzi

I prezzi contrattuale definiti s’intendono come prezzi fissi, IVA esclusa, complessivi di tutti i costi sostenuti dal Fornitore e legati alla realizzazione della consegna. Rientrano nel merito i costi di trasporto, di assicurazione, i dazi e le imposte connessi all’importazione dei Prodotti di fornitura nel paese di destinazione e/o alla consegna dei Prodotti di fornitura.

BRUGG LIFTING si farà carico soltanto di quei costi indicati esplicitamente nell’ordine e specificati come suo obbligo.

Salvo altre discipline indicate nell’ordine, vale il prezzo „Delivered Duty Paid”/„Reso sdoganato ” (DDP) sede BRUGG LIFTING in conformità a Incoterms 2010.

10. Fatturazione / Condizioni di pagamento / Compensazione

La fattura dovrà contenere la data della spedizione dei Prodotti di fornitura, il numero d’ordine ed essere inviata separatamente a BRUGG LIFTING immediatamente dopo la spedizione dei Prodotti di fornitura.

Salvo diversamente ed espressamente convenuto il prezzo dovrà essere pagato entro 90 giorni dalla regolare fornitura al Luogo di consegna e dalla ricezione della fattura. Per la puntualità del pagamento è determinante il momento in cui il pagamento sarà effettuato da BRUGG LIFTING.

Il pagamento della fattura non implica il riconoscimento della mancanza di vizi o della completezza della fornitura.

Il Fornitore potrà compensare soltanto con contropretese incontestate o accertate e passate in giudicato. Egli non ha alcun tipo di diritto di ritenzione oppure altri diritti di trattenere per sé la merce.

In caso la fornitura presenti dei vizi della cosa, BRUGG LIFTING sarà autorizzata a trattenere il pagamento fino al corretto adempimento degli obblighi.

11. Garanzia

Salvo far valere ulteriori diritti e indipendentemente da un’eventuale colpa del Fornitore, BRUGG LIFTING potrà richiedere, nel caso la fornitura sia difettosa, un adempimento successivo del contratto (riparazione o rinnovata fornitura). Un adempimento successivo contrattuale è da considerarsi fallito dopo un tentativo infruttuoso. In seguito a mancato adempimento BRUGG LIFTING, a sua discrezione ed indipendentemente da eventuale colpa del Fornitore, avrà la facoltà di far valere una riduzione del prezzo o di recedere dal rispettivo contratto. Se per vizio della cosa è insorto un danno, BRUGG LIFTING ha in ogni caso il diritto, indipendentemente da un’eventuale colpa del Fornitore, di richiedere il risarcimento dei danni. Salvo reticenza dolosa di informazioni, il termine di prescrizione per diritti risultanti da fornitura difettosa sarà di cinque anni. („Periodo di garanzia“), avente inizio con la consegna dei Prodotti di fornitura sul Luogo di consegna.

Durante tutto il Periodo di garanzia BRUGG LIFTING avrà la facoltà di far valere vizi dei Prodotti di fornitura. Sono espressamente esclusi gli obblighi di controllo e di reclamo ai sensi dell’art 201 OR e dell’art. 367 OR.

Per quanto resta, valgono le normative di legge.

12. Commercializzazione verso altre destinazioni / Esonero da responsabilità / Responsabilità da prodotto

Salvo consenso scritto da parte di BRUGG LIFTING, il Fornitore non è autorizzato a commercializzare altrimenti con altre destinazioni i Prodotti di fornitura ordinati da BRUGG LIFTING, che tuttavia il Fornitore non ha consegnato oppure la cui consegna non è stata accettata da BRUGG LIFTING, pertanto che tali Prodotti di fornitura recano la denominazione „Brugg“ Lifting AG oppure la denominazione „BRUGG LIFTING“ oppure slogan aziendali oppure marchi della BRUGG LIFTING oppure se questi avrebbero dovuti essere stati consegnati specificatamente ed in via esclusiva a BRUGG LIFTING. Quanto qui esposto si applica anche a eventuali eccessi di produzione.

Per ogni tipo di violazione delle clausole sopra indicate – con esclusione della possibilità di considerare più violazioni come unico illecito – il Fornitore si impegnerà a pagare a BRUGG LIFTING una pena convenzionale pari a un importo tre volte maggiore il prezzo convenuto per i Prodotti di fornitura, come minimo tuttavia una somma pari a CHF 100‘000.–. Salvo resta comunque il diritto di BRUGG LIFTING a far valere ulteriori richieste di risarcimento dei danni, indipendentemente da un’ eventuale colpa del Fornitore.

Il Fornitore, indipendentemente da un’eventuale colpa, s’impegna a manlevare BRUGG LIFTING da richieste di risarcimento dei danni da parte di terzi, che p. e. sono fatte valere nei confronti di BRUGG LIFTING per il mancato rispetto di normative di legge o altrimenti generalmente vincolanti, qualora la causa sia riscontrata nell’ambito di controllo e gestione del Fornitore. Inoltre il Fornitore è tenuto a manlevare BRUG LIFTING, indipendentemente da un’eventuale colpa, da tutti i costi, comprese le spese per necessarie campagne di richiamo e da costi derivanti da azione legale. Salvo restano per il resto le norme di legge.

Il Fornitore s’impegna a stipulare e/o mantenere un’assicurazione di responsabilità civile di prodotto con un’adeguata copertura minima. BRUGG LIFTING ha la facoltà di richiedere dal Fornitore un documentdi prova relativo alla stipula di una tale assicurazione.

13. Diritti d’uso / Diritti di terzi

Con l’insorgere o l’acquisizione di eventuali diritti di proprietà da parte del Fornitore, in particolare diritti di autore o altri diritti di proprietà su Prodotti di fornitura realizzati, confezionati e/ forniti specificatamente ed in via esclusiva per BRUGG LIFTING, tutti i diritti d’uso e di sfruttamento riferiti a tali diritti di proprietà passano in via irrevocabile, immediata ed esclusiva ed anche illimitatamente in termini di contenuti, di luogo e tempo, alla BRUGG LIFTING.

Il Fornitore dovrà produrre, imballare e/o consegnare i Prodotti di fornitura esenti da diritti di terzi, in particolare da diritti d’autore ed altri diritti di proprietà di terzi, che possano pregiudicare e/o impedire il raggiungimento degli obiettivi convenuti da contratto. Il Fornitore manleva inoltre e tiene completamente indenne la BRUGG LIFTING da tutte le rivendicazioni di terzi, compresi i costi connessi ad azioni legali di difesa e/o azioni legali a causa di violazioni di diritti di proprietà in seguito a utilizzo da parte di BRUGG LIFTING dei Prodotti di fornitura realizzati, confezionati e/o consegnati dal Fornitore.

14. Riservatezza / Indicazioni di referenze

Il Fornitore è tenuto a trattare alla stessa strenua di segreto commerciale, e quindi con la massima confidenzialità, tutti i rapporti giuridici tra BRUGG LIFTING ed il Fornitore e tutti i dettagli commerciali e tecnici ad essi connessi, tutte le informazioni risultanti dalla cooperazione con BRUGG LIFTING („Informazioni“), ed anche tutte le informazioni consegnate al Fornitore da BRUGG LIFTING in formato fisico, come documentazione tecnica, disegni, progetti ed altro materiale („Documenti“). I Documenti in particolare non potranno essere copiati.

Tutti i Documenti ed eventuali oggetti consegnati in via di prestito dovranno essere restituiti senza indugio dal Fornitore a BRUGG LIFTING in qualsiasi momento, dietro sua richiesta, tuttavia, al più tardi, al termine del rapporto giuridico, anche senza sollecito. Al Fornitore non spetta alcun diritto di ritenzione per quanto concerne le Informazioni e i Documenti ed anche gli oggetti a lui lasciati in consegna.

Pubblicità con il nome e/o marchi di BRUGG LIFTING o altre indicazioni di referenza saranno ammesse solo dietro precedente autorizzazione scritta di BRUGG LIFTING.

Il Fornitore sarà tenuto a stipulare con i propri dipendenti e soggetti ausiliari (p.e. subfornitori e subappaltatori) accordi corrispondenti alla presente clausola 14 e/o a far loro obbligo dei corrispondenti impegni. In caso di mancato rispetto della presente clausola da parte di dipendenti o soggetti ausiliari ne risponderà il Fornitore.

Parziale inefficacia

Qualora singole clausole delle presenti Condizioni Generali d’acquisto siano ritenute invalide o inefficaci da una competente corte d’arbitrato, da un tribunale ordinario o da un’autorità competente, le restanti clausole e le presenti Condizioni Generali d’Acquisto rimarranno pienamente efficaci. Le parti contrattuali si faranno carico di sostituire la clausola divenuta inefficace con un’altra efficace e che al meglio si avvicini allo scopo legale e commerciale cui mirava la clausola divenuta inefficace.

15. Responsabilità sociale, protezione ambientale e anticorruzione

Il Fornitore s’impegna a osservare le rispettive disposizioni di legge che disciplinano la condotta nei confronti di dipendenti, della protezione ambientale e della sicurezza sul lavoro e ad impegnarsi affinché le proprie attività non provochino conseguenze negative sulle persone e l’ambiente. A tal scopo il Fornitore introdurrà e svilupperà ulteriormente, nell’ambito delle proprie possibilità, un sistema di management in conformità a ISO 14001. Inoltre il Fornitore sarà tenuto a rispettare i principi della Global Compact Initiative dell’ONU (http://www.unglobalcompact.org) ed anche gli standard ex International Labour Standards dell’ILO (http://www.ilo.org). Tali standard si riferiscono in particolare alla tutela dei diritti internazionali dell’uomo, al diritto di contrattazione collettiva, all’eliminazione del lavoro minorile e forzato, all’eliminazione della discriminazione al momento dell’assunzione e dell’occupazione, alla responsabilità verso l’ambiente ed alla lotta contro la corruzione.

In particolare il Fornitore garantisce per la propria azienda, che la produzione o la lavorazione dei Prodotti di fornitura avviene, o è avvenuta, senza ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile ai sensi della Convenzione ILO n. 182 ed anche senza violazione degli obblighi risultanti dall’applicazione del suddetto accordo oppure da altre normative applicabili nazionali o internazionali volte alla lotta contro le peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile. Inoltre il Fornitore assicura, che la propria azienda, i suoi fornitori e i loro
subappaltatori hanno preso misure attive e mirate, al fine di escludere qualsiasi peggiore forma di sfruttamento del lavoro minorile ai sensi della Convenzione ILO n. 182 per la produzione e la lavorazione dei Prodotti di fornitura. Il Fornitore farà obbligo ai propri subfornitori ed ai loro subappaltatori di rispettare tale clausola e di eseguire delle misure di controllo in merito. BRUGG LIFTING è autorizzata a verificare i contenuti di tale garanzia. Su richiesta di BRUGG LIFTING il Fornitore presenterà la documentazione di prova di tali misure.

Il Fornitore non utilizzerà materie prime ricavate dalla manodopera della disperazione per la produzione di Prodotti di fornitura. Materie prime provenienti da aree di guerra sono per esempio columbite-tantalite (coltan), cassiterite (biossido di stagno), oro, wolframite e i suoi derivati provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo e dai suoi paesi limitrofi, più precisamente definiti nell’articolo 1502, capoverso e, cifra 1 e 4 del Dodd Frank Acts (USA). Il Fornitore prenderà ed applicherà le misure più idonee per assecondare il divieto di acquisto e utilizzo delle materie prime provenienti da aree di guerra. Nel caso il Fornitore utilizzi columbite-tantalite (coltan), cassiterite (biossido di stagno), oro, wolframite e i suoi derivati per la produzione dei Prodotti di fornitura, sarà tenuto a dimostrare annualmente nei confronti di BRUGG LIFTING, che egli non contravviene al divieto di utilizzo delle materie prime provenienti da aree di guerra.

BRUGG LIFTING si è impegnata a realizzare tutte le operazioni commerciali senza ricorso a ricatto, corruzione e altre attività illegali, immorali e fraudolente. Il Fornitore s’impegna a sua volta a rispettare tutte le leggi e le disposizioni applicabili, in particolare la legge americana ex U.S. Foreign Corrupt Practices Act.

Nel contesto di operazioni commerciali con BRUGG LIFTING, il Fornitore non offrirà a titolo di incentivo né regalie, né prestiti, provvigioni, controprestazioni oppure altri vantaggi da o per qualsiasi persona ed egli neppure prometterà, incaricherà, cederà, richiederà o accetterà similmente, commettendo qualcosa di disonesto o illegale o violando un contratto, allo scopo di ottenere, di mantenere o intermediare un ordine oppure per assicurarsi un qualsiasi altro inadeguato vantaggio. Ai sensi della presente clausola sono da considerarsi pagamenti illegali anche offerte, promesse e ordini di pagamento per un importo qualsiasi, allo scopo di accelerare prestazioni di routine da parte di autorità. Il Fornitore sarà pertanto tenuto a introdurre adeguate procedure per i propri dipendenti affinché essi rispettino tutte le corrispondenti leggi anticorruzione e le clausole qui indicate.

16. Parziale inefficacia

Qualora singole clausole delle presenti Condizioni Generali d’acquisto siano ritenute invalide o inefficaci da una competente corte d’arbitrato, da un tribunale ordinario o da un’autorità competente, le restanti clausole e le presenti Condizioni Generali d’Acquisto rimarranno pienamente efficaci. Le parti contrattuali si faranno carico di sostituire la clausola divenuta inefficace con un’altra efficace e che al meglio si avvicini allo scopo legale e commerciale cui mirava la clausola divenuta inefficace.

17. Diritto applicabile e Foro competente

Tutti i rapporti giuridici tra il Fornitore e BRUGG LIFTING saranno deferiti alla giurisdizione materiale dei Tribunali svizzeri. Non trova applicazione la Convenzione di Vienna sulla vendita Internazionale di merci.

Foro competente esclusivo è la sede di BRUGG LIFTING. BRUGG LIFTING si riserva tuttavia la facoltà di ricorrere al Tribunale competente presso la sede del Fornitore.

Birr, lì 01.1.2018

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